Art. 32.
(Oggetto).

      1. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in comune della professione dei propri soci e nella forma prevista per la costituzione della medesima società.
      2. La società può rendersi acquirente di beni e di diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
      3. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.

 

Pag. 24